sabato 20 aprile 2013

piano emergenza comunale..ancora aspettiamo!

 
IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: QUESTO SCONOSCIUTO...

In attesa che il Comune di Zagarolo, si doti definitivamente di un Piano di Protezione Civile (cosa prevista come un'obbligo normativo dalla Legge 100/2012), in cui siano descritti, in modo dettagliato, i rischi presenti nel territorio comunale e le misure con le quali fronteggiare eventuali emergenze, con la finalità di garantire l'indispensabile assistenza alla popolazione.
Il Piano comunale ha come sua principale utilità la comprensione, da parte delle Autorità ma anche dei cittadini, del cosa fare prima, durante e dopo l’emergenza.


 «.... se un  Sindaco fosse consapevole delle sue responsabilità nell'ambito della protezione civile ci troveremmo di fronte ad un fenomeno di crisi vocazionale.»
Franco Gabrielli, Prefetto, Capo Dipartimento protezione civile

DOPO LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2012, SOLO DA POCHI GIORNI IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E' STATO PUBBLICATO SUL PORTALE WEB DEL COMUNE.
CI SIAMO FATTI CARICO DI VERIFICARE SE PRESSO GLI ORGANI SUPERIORI SIA STATA COMUNICATA L'ESISTENZA DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE IN SENO AL COMUNE DI ZAGAROLO: ECCO I RISULTATI!
  
DA UNA VELOCE DISAMINA DEL DOCUMENTO, SI EVINCE ANCHE CHE ALCUNE APPOSITE STRUTTURE AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE SONO PRATICAMENTE INESISTENTI.

INESISTENTI SONO ANCHE LE INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA SUI POTENZIALI RISCHI PRESENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE, COME PROTEGGERSI, COME AFFRONTARLI,  NONCHE' INDICAZIONI SULLA PREVENZONE.


L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA AD OGGI PROCEDUTO ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DA RIVOLGERE ALLA POPOLAZIONE TUTTA.


EGREGIO SIGNOR SINDACO....I CITTADINI VOGLIONO SAPERE....COME STIAMO MESSI?
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-------> LA PROTEZIONE CIVILE DEL SINDACO: istruzioni per l’uso…

(di Giancarlo Manfredi)

Introduzione: ma di cosa stiamo parlando?

In linea di massima il Regolamento Comunale di Protezione Civile, il Piano di Emergenza Comunale, il Centro Operativo Comunale, il dispositivo della Comunicazione del Rischio, l’identificazione di unoStaff del Sindaco per la gestione delle emergenze e la nomina di un Dirigente preposto alla Protezione Civile, il Protocollo di’intesa con le Associazioni di Volontariato, le Esercitazioni, annuali, i Corsi nelle Scuole, gli interventi di monitoraggio, manutentivi e ristrutturativi sul territorio nel breve/medi/lungo periodo, sono tutte pratiche che rientrano nelle cosiddette azioni di “Self Safety Plan” ovvero sono le cosiddette “buone pratiche di auto-protezione”, predisposte “in tempo di pace” e attivate durante le emergenze dalla comunità residente all'interno dell'area colpita da un evento calamitoso.
Parliamo quindi non di meri documenti comprensivi di faldoni allegati e richiusi in qualche polveroso armadio in attesa di tempi “peggiori”: piuttosto di una serie ben documentata di procedure da affidare a persone identificate con precisione mediante a strutture sempre disponibili, per affrontare al meglio ogni prevedibile situazione di calamità.

Il contesto normativo

Storicamente la normativa di Protezione Civile è sempre stata emanata in modo “reattivo”, ovvero in risposta ad eventi quali catastrofi, inchieste giudiziarie o mutamenti del quadro politico, tuttavia nel tempo ruoli, obiettivi, doveri e responsabilità sono stati per massima parte definiti con precisione: all’apice il Presidente del Consiglio, al quale si conferma la guida politica e la dotazione di un fondo e alla base il Sindaco. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile, stabilisce senza equivoci, con l’articolo15, le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco. Tuttavia è l’art. 108, comma 1, lettera c - Capo VIII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (legge attutativa del Decreto Bassanini) che, nell’ambito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, ai comuni viene attribuita, tra le altre cose, la predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (abrogata e sostituita dalla legge 267/2000), e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e la cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.
Da citare anche la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3 del 2001) dove, per la prima volta la Carta costituzionale si occupa espressamente della materia di protezione civile, inserendola tra le materie a legislazione concorrente, e quindi, di competenza delle amministrazioni locali.
Importante riferimento per quanto riguarda il Lazio è la Legge Regionale n.37 del 1985 che prevede l’istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio.
La legge 225 è stata infine modificata con Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

Legge 100/2012, modifiche all’art. 15: Attribuzioni del sindaco.

1) La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco ha la direzione dei servizi emergenziali che insistono sul territorio comunale, il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
2) Il Piano di emergenza comunale: entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale - redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali - e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall’attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Legge 100/2012, modifiche all’art. 3: Attività e compiti di protezione civile.
Il punto 6 prescrive che “I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all’articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle regioni mediante il piano regionale di protezione civile”...

Chi è dunque l’autorità di protezione civile a livello locale?
Il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile e, in caso di emergenza, deve:

a) assumere la direzione e il coordinamento dei mezzi di soccorso e di assistenza delle popolazioni colpite;
b) provvedere a tutti gli interventi necessari;
c) informare la Regione, la Provincia e la Prefettura;
d) chiedere l’intervento di altre Forze e Strutture quando l’evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune.

Deve inoltre saper/poter gestire una serie di tipologie di ordinanze relative a: sgombero edifici, requisizione immobile, temporanea sistemazione alloggiativa, chiusura precauzionale scuole, demolizione, impiego maestranze, requisizione mezzi.

Il ruolo del sindaco in emergenza


Le norme vigenti assegnano al Sindaco un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).
Il Sindaco, che è la persona/istituzione che il cittadino riconosce quale massimo riferimento locale è quindi Autorità comunale di protezione civile ed è il responsabile primo delle attività volte alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.
In ragione della normativa statale e regionale vigente (Legge n. 225/92 come modificata ed integrata dalla L. 100/2012 e Legge Regionale 31.8.1998 n°14) per il corretto espletamento delle responsabilità ad esso affidate, ogni Sindaco ha il dovere di dotarsi di una struttura operativa in grado di assisterlo nelle fasi preventive ed organizzative del sistema comunale di protezione civile nonché nelle fasi operative volte al superamento dell’emergenza.
Il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo l’apposito piano comunale di protezione civile per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio.
Al verificarsi di una situazione d’emergenza deve acquisire, grazie alla struttura operativa che ha costruito per tempo, tutte le opportune e dettagliate informazioni sull’evento assumendo la direzione dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione colpita per adottare i necessari provvedimenti.
Al verificarsi dell’emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, al Prefetto ed al Presidente della Provincia.
Il Sindaco per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).
Per fare ulteriore chiarezza si ricordano i principali compiti riferibili alle competenze e responsabilità del Sindaco:

1. Organizzare una struttura operativa comunale (tecnici comunali, volontari, imprese, ecc.) per assicurare i primi interventi di protezione civile con particolare riguardo a quelli finalizzati alla salvaguardia della vita umana;
2. Attivare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;
3. Fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio ed attivare opportuni sistemi di allerta;
4. Provvedere alla vigilanza (attivando presidi territoriali) sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
5. Assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
6. Individuare vie di esodo sicure per la popolazione esposta a rischi specifici e vie da mantenere libere per le operazioni di soccorso;
7. Individuare aree di attesa e/o temporaneo ricovero per la popolazione esposta, attivando se del caso sgomberi preventivi.

Definita la portata dell’evento e valutate le risorse locali il Sindaco valuta e decide se può fare fronte all’emergenza con mezzi propri. In caso contrario vengono mobilitati immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili in loco con gli uomini e i mezzi necessari al superamento dell’emergenza per il ritorno a condizioni ordinarie.

Va detto da ultimo che la responsabilità si accompagna anche a una forte connotazione di autorità (vedi. art. 15 citato), tanto è vero che nella legge italiana non si rintraccia un'altra figura che con tanta forza sia definita "autorità" in compiti che ineriscano la salvaguardia della pubblica incolumità quanto il primo cittadino di un comune, mentre poteri simili o analoghi prima affidati ad esempio al Prefetto (e cioè allo Stato) quali le ordinanze contingibili ed urgenti, sono oggi stati soppressi nel quadro del più moderno sistema sussidiario.

Di conseguenza, si può concludere che l'autorità comunale di protezione civile è il sindaco, sia quale capo di un'amministrazione titolare di competenze amministrative nel tempo ordinario sia quale organo personalmente chiamato ad azioni tecnico - amministrative anche di carattere estremo in occasione di eventi di protezione civile.

Cos’e’ un PEC e quali sono gli elementi indispensabili di un piano?

Il PEC rappresenta l’insieme delle azioni che le diverse strutture di protezione civile realizzano per fronteggiare l’approssimarsi o il verificarsi di un evento tale da determinare una situazione di emergenza. In particolare il piano individua nel massimo dettaglio e aggiornamento gli obiettivi, i tempi nei quali le azioni si compiono, i soggetti che intervengono e le procedure secondo le quali si opera, in modo da garantire una risposta tempestiva e coordinata all’emergenza anche nel caso di eventi non prevedibili. Il piano deve basarsi su un’ipotesi di scenario (la classificazione dei rischi sulla base della tipologia del territorio va dal rischio sismico a quello vulcanico, dall’esposizione della costa agli tsunami al rischio idrogeologico, dal rischio industriale a quello degli incendi boschivi, etc…), ossia deve riferirsi ad uno o più eventi che possono verificarsi sul territorio, analizzarne gli effetti, definirne l’area di impatto e individuarne i fenomeni precursori. In tal senso si rivelano molto utili le carte di pericolosità che indicano per ciascun evento la probabilità che esso si manifesti su un dato territorio. Conoscendo il valore esposto e la sua vulnerabilità, è possibile effettuare un’analisi di rischio che costituisce premessa fondamentale per una buona pianificazione d’emergenza. Una volta quindi individuata la popolazione a rischio ed ipotizzati i possibili effetti su strutture ed infrastrutture si può procedere a definire la strategia di intervento che risente della tipologia dell’evento, della tempistica di accadimento e delle condizioni di vulnerabilità. Sulla base della strategia individuata si definiscono dunque gli interventi e se ne assegna la responsabilità alle strutture che operano in emergenza, disegnando una “catena di comando” che non lasci spazio ad equivoci. In emergenza deve essere chiaro “chi decide” e quali sono i luoghi del coordinamento (centri operativi), così come devono essere semplici ed efficaci le procedure da attuare secondo un modello di intervento che si sviluppa in tempi predefiniti. Il piano deve poi tener conto delle reali risorse disponibili su territorio, sia in termini di professionalità che in termini di materiali, tecnologie e mezzi, segnalando in particolare tutte le strutture e le infrastrutture strategiche che potrebbero rivelarsi non utilizzabili in emergenza e per le quali va necessariamente individuata un’alternativa. Il piano infine deve essere periodicamente aggiornato: è troppo rapida l’evoluzione del territorio per consentire che un piano resti valido a lungo. Magari le procedure, i soggetti istituzionali coinvolti, le indicazioni generali potranno rimanere gli stessi, ma i mutamenti demografici, l’apertura o la chiusura di tratti stradali, la destinazione di aree ad altri usi, le variazioni in termini di disponibilità delle risorse, richiedono necessariamente una verifica continua ed un aggiornamento periodico per evitare di ritrovarsi a gestire un’emergenza con uno strumento vecchio ed inefficace.

Le aree di emergenza

Sono aree del territorio comunale che, in situazione di emergenza, vengono destinate a fini di protezione civile. In particolare si definiscono “aree di attesa” i siti individuati dal piano come zone sicure che la popolazione può raggiungere in caso di allarme, seguendo “vie di fuga” preventivamente individuate e segnalate.
Presso tali aree - piazze, parcheggi, ampie strade - dovrà essere garantita, anche soltanto attraverso l’impiego del volontariato, una prima forma di assistenza e di informazione alla popolazione.
Per “aree di ammassamento” si intendono i luoghi di stoccaggio delle risorse, o, in senso più generale, i campi base dove si attestano le diverse strutture operative, intervenute a portare soccorso
ed assistenza, con la propria organizzazione logistica. In tal senso un’area di ammassamento potrà tanto ospitare strutture coperte destinate allo stoccaggio dei materiali quanto aree scoperte dove montare tende o schierare mezzi.
Con il termine “aree di ricovero” si indicano generalmente ampi spazi aperti dove poter allestire tende e moduli abitativi per ospitare gli eventuali senza tetto. Per facilitare e velocizzare le operazioni in emergenza è utile che tali aree risultino già urbanizzate, ossia dispongano già degli allacci alle reti dei servizi essenziali e di una sistemazione adeguata.

Che cosa sono le funzioni di supporto?

Le funzioni di supporto costituiscono raggruppamenti omogenei di attività da svilupparsi per la soluzione delle problematiche inerenti le attività connesse al ciclo dell’emergenza. Ciascuna funzione è costituita da più enti e strutture capaci di portare soluzioni concrete nell’ambito specifico. Nel dettaglio del livello comunale sono:

1. tecnica e di pianificazione. Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, enti gestori di reti di monitoraggio, enti di ricerca scientifica. Il referente – ad esempio funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale - mantiene i rapporti e coordina le varie componenti scientifiche e tecniche al fine di raccogliere i dati territoriali e la cartografia per la definizione e l’aggiornamento degli scenari, di analizzare i dati acquisiti dalle reti di monitoraggio e di individuare le aree di emergenza. Provvede inoltre a organizzare le squadre di tecnici che in emergenza effettueranno il monitoraggio a vista.

2. sanita’ assistenza sociale e veterinaria. A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario. Il referente – ad esempio il funzionario del Servizio Sanitario locale - mantiene i rapporti e coordina le componenti sanitarie locali al fine di organizzare adeguata assistenza durante l’allontanamento preventivo della popolazione e la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

3. volontariato. Organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile; il referente – ad esempio il funzionario di pubblica amministrazione - redige un quadro sinottico delle risorse, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche presenti sul territorio al fine di coordinare le attività dei volontari in sintonia con le altre strutture operative e con il volontariato presente sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

4. materiale e mezzi. Aziende pubbliche e private, Volontariato, C.R.I., Amministrazione locale; il referente – ad esempio funzionario ufficio economato del comune - censisce i materiali ed i mezzi disponibili appartenenti ad enti locali, volontariato, privati ed altre amministrazioni presenti sul territorio per un continuo aggiornamento sulle risorse disponibili per l’attuazione dell’allontanamento preventivo della popolazione nei tempi previsti dal piano e del suo rientro al cessato allarme.

5. servizi essenziali e attività scolastica. Enel, Gas, Acquedotto, Telecomunicazioni, Aziende municipalizzate, Smaltimento rifiuti, Provveditorato agli Studi. Il referente – ad esempio il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale - mantiene i contatti con le Società erogatrici dei servizi ed aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell’erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. Deve inoltre verificare l’esistenza e l’applicazione costante di piani di evacuazione delle scuole a rischio.

6. censimento danni a persone e cose. Tecnici comunali, Ufficio Anagrafe, Vigili Urbani, Comunità Montana, Regione, VV.F., Gruppi nazionali e Servizi Tecnici Nazionali). Il referente – ad esempio il funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale - organizza e predispone le squadre che, al verificarsi dell’evento, effettueranno il censimento dei danni.

7. strutture operative locali, viabilita’. Forze dell'ordine presenti nel territorio, Vigili Urbani, VV.F.). Il referente – ad esempio il dirigente/funzionarioVV.F.,VV.UU. - redige il piano di viabilità individuando cancelli e vie di fuga, predisponendo quanto necessario per il deflusso della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza e nelle centri di accoglienza. Mantiene i contatti con le varie componenti preposte alla viabilità, alla circolazione, al presidio dei cancelli di accesso alle zone interessate, alla sorveglianza degli edifici evacuati.

8. telecomunicazioni. Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori. Il referente – ad esempio il responsabile radioamatori locali o il rappresentante dell’ente gestore -, di concerto con i responsabili delle società erogatrici dei servizi di telecomunicazione ed i radioamatori, coordina le attività per garantire la funzionalità delle comunicazioni in emergenza.

9. assistenza alla popolazione. Assessorato Regionale, Provinciale e Comunale, Ufficio Anagrafe, Volontariato. Il referente – ad esempio il funzionario dei servizi sociali del comune - aggiorna la stima della popolazione residente nelle zone a rischio, distinguendo tra coloro che necessitano di alloggio presso i centri di accoglienza, coloro che usufruiscono di seconda casa e coloro che saranno ospitati presso altre famiglie secondo un piano di gemellaggio. Inoltre individua gli alunni che hanno residenza nelle zone a rischio, ed è il referente per procedure di attivazione delle ordinanze di protezione civile, quale ad esempio la procedura per l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione.

Il centro operativo

Si tratta di un edificio in grado di ospitare almeno:
• una sala decisioni;
• Sale/ambienti per le funzioni di supporto;
• una sala per le relazioni con la stampa;
• una sala per le Telecomunicazioni;
• servizi igienici e sale per il riposo del personale a fine turno.

Il Centro Operativo deve essere ubicato in strutture antisismiche, realizzate secondo le normative vigenti, ed in generale non deve essere vulnerabile rispetto alle varie tipologie di rischio ipotizzabile sul territorio. Inoltre per la funzionalità di un centro operativo occorre che lo stesso sia dotato di un piazzale per il parcheggio e la manovra di mezzi di varie dimensioni e facile accesso.

La cultura del rischio e la sua comunicazione in tempo di pace e in tempo di guerra -

Il piano comunale d’emergenza deve essere patrimonio della comunità.

Ciascun ufficio della struttura comunale deve conoscerne gli obiettivi, le azioni e le procedure di attivazione, gli elementi del piano devono essere condivisi con le aziende municipalizzate e le strutture territoriali dei corpi dello stato, con le associazioni locali di volontariato, con l’amministrazione provinciale e regionale.
Soprattutto deve essere spiegato ai cittadini che ne sono gli “attori” principali in una situazione di emergenza: devono imparare a comportarsi correttamente, devono capire cosa accade intorno a loro, devono conoscere i luoghi e le aree sicure da raggiungere, devono sapere dove possono ricevere informazioni.
Per questo la comunicazione rivolta al cittadino, in una situazione di emergenza non si può improvvisare, va pianificata a priori tanto nella scelta dei canali media - affinché si abbia la massima copertura di tutto il territorio (comprendendo in questo le persone che presentano difficoltà alla comprensione dei termini perché abitanti in luoghi isolati, anziane, straniere o con problemi di analfabetismo o non dotate dei moderni sistemi di comunicazione), come nella scelta della forma del messaggio, fino ad arrivare alla ponderazione dei termini (che non deve lasciare spazio all'interpretazione).
Il problema vero non è quello di generare uno stato di allarme diffuso e che facilmente sconfina nel panico o, peggio, di tranquillizzare a tutti i costi la popolazione, ma di trasmettere informazioni essenziali, comprensibili, pertinenti e che permettano ai cittadini di risolvere le loro domande e i loro problemi immediati.
Così facendo, tra l'altro, le istituzioni trasmettono un valore importante, ovvero che la risposta all'emergenza non è il frutto dell'improvvisazione. Non dovrebbe mancare un piccolo spazio da dedicare allelezioni per i ragazzi nelle scuole.
Pertanto va realizzato un Piano della Comunicazione che preveda l’identificazione degli attori coinvolti, dei supporti da utilizzare, non ultimi i social network che sempre più si stanno imponendo - quando ben gestito – quale efficiente e immediato vettore interattivo di colloquio tra la P.A. e il cittadino.
In questo contesto, infine, si inserisce il Piano annuale delle esercitazioni che coinvolga tutti soggetti dalle associazioni di volontariato agli enti al cittadino.

La gestione associata delle funzioni di protezione civile

In Italia ci sono quasi quattromila piccoli comuni che da soli non sono in grado di poter provvedere alle attività di protezione civile a causa delle ristrettezze finanziarie: una delle soluzioni al problema è quella dell’associazione delle funzioni fra più enti, mettendo a fattor comune piani di intervento, strutture e risorse.

Le dieci domande per valutare la reale efficacia di un PEC

1) Il piano copre tutte le emergenze che si possono realisticamente verificare o solo quelle che, per motivi di opportunità, sono state considerate "possibili" dai redattori del piano?¨


2) Il Piano é stato mai "rodato" da una esercitazione "seria" e cioè improvvisa o il tutto si é risolto in uno "show" realizzato ad uso dei mass-media?

3) Il Piano é conosciuto dalla popolazione, da tutti i funzionari che saranno coinvolti, dai mass- media... o serve solo a riempire il fondo di qualche cassetto?

4) E' previsto nel piano un responsabile ufficiale dell'informazione oppure, durante l'emergenza, ogni funzionario si sentirà autorizzato a dire la sua?

5) Il Piano si basa su strutture e mezzi che già esistono o si basa su strutture e mezzi che "si prevede che", "saranno", "dovranno"?

6) Il Piano indica chiaramente chi comanda (e su chi) durante la gestione dell'emergenza o rimanda ad ineffabili "coordinamenti"?

7) Il piano prevede una catena di comando in caso di indisponibilità del primo dirigente?

8) Esiste qualche autorità pubblica che ha ritenuto valido il piano di emergenza e che quindi pagherà di persona qualora il piano da egli approvato si rivelasse inefficace?

9) Il piano é stato accettato (e quindi controfirmato) dai responsabili degli enti che dovranno intervenire durante l'emergenza oppure essi si riterranno "svincolati: da ogni impegno durante una vera emergenza?

10) Da quanto tempo il piano é stato aggiornato?

ALLEGATI

D.P.C.M. 9 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile. (13A00827) (GU n.27 del 1-2-2013)

2.3.1. Eventi a rilevante impatto locale

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumita' in ragione ell'eccezionale
afflusso di persone ovvero della scarsita' o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo comunale (C.O.C.). In tali circostanze e' consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti
ad esse affidati nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attivita' specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
L'attivazione del piano comunale di Protezione Civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale puo' disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonche', ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sara' necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.
In considerazione della particolarita' dell'attivita' di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'articolo 9 ai soli casi strettamente necessari
per l'attivazione del piano di Protezione Civile comunale.
L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalita' di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.
Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata e' consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.


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